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Bonus pubblicità 2020, le novità del decreto “Rilancio” e “Cura Italia”

Bonus pubblicità 2020, le novità del decreto “Rilancio” e “Cura Italia”

Il Bonus Pubblicità, introdotto con il D.L. del 28 giugno 2019 n.59 e successivamente modificato con il Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) e poi con il Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), prevede, limitatamente all’anno 2020, un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione F24, del valore del 50% dell’importo speso in particolari tipi di investimenti pubblicitari.

Chi ha diritto al bonus pubblicità?

Hanno diritto al bonus pubblicità tutte le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Per quali tipi di spesa si ha diritto al bonus pubblicità?

Il Bonus Pubblicità viene erogato sotto forma di credito d’imposta in una misura del 50% del valore di tutti gli investimenti pubblicitari effettuati nel corso del 2020 nei settori editoriale, televisivo e radiofonico effettuati.
Sono inclusi quindi giornali digitali, giornali cartacei, televisione e radio mentre sono esclusi tutti gli altri media e forme di pubblicità.

Quando deve essere presentata la domanda per accedere al bonus pubblicità?

Le domande devono essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020 presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Restano valide le domande già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020 in occasione del precedente D.L.

Quali sono le principali differenze del nuovo decreto “Rilancio” rispetto al “Cura Italia” e alla normativa iniziale?

La normativa di base (D.L. del 28 giugno 2019 n.59) prevedeva un credito di imposta pari al 75% sull’incremento della spessa pubblicitaria rispetto all’anno precedente nei settori editoriale, televisivo e radiofonico.
Con il Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) il credito d’imposta è stato portato al 30% dell’intera spesa pubblicitaria effettuata nel corso del 2020 (e non più solo sull’incremento).
Il Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) incrementa ulteriormente il credito d’imposta portandolo al 50% con le medesime condizioni del “Cura Italia”.

Di seguito è riportato l’articolo 186 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) che descrive le modifiche più rilevanti in merito al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari.
È possibile consultare i testi completi dei decreti in gazzetta ufficiale e sui canali ufficiali del governo.

Art. 186
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge
21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal
seguente: “1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti
effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il
limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di
40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche
online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla
copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota
spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al
Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i
profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione
telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il
1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le
comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano
comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura
di 32,5 milioni di euro per l’anno 2020.”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l’anno 2020 si
provvede ai sensi dell’articolo 265.

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